Menu
			
			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 20
Articolo 20
			Interventi vietati
		
			
1. I beni culturali non possono essere distrutti, 
 deteriorati, 
 danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.