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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 150
Articolo 150
			Inibizione o sospensione dei lavori
		
			
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero 
 
hanno
 facoltà di:a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. 
L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1
 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta  di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
 di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.
3. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63
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4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.