Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Preambolo
1Definizioni
2Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
3Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
4Mutamento del rito
5Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
6Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
7Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
8Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
9Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11Delle controversie agrarie
12Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
13Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
14Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
15Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
16Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
17Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
18Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
19ABROGATO
19-bisControversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
19-terControversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
20Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
21Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
22Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
23Delle azioni in materia di eleggibilitĂ  e incompatibilitĂ  nelle elezioni per il Parlamento europeo
24Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
25Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
26Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
27Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
28Delle controversie in materia di discriminazione
29Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ 
30Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
30-bisDei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali
31Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
32Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
33Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
34Modificazioni e abrogazioni
35Clausola di invarianza finanziaria
36Disposizioni transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 10

Articolo 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertĂ  degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo' presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.