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Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 21
Articolo 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.