Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Preambolo
1Definizioni
2Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
3Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
4Mutamento del rito
5Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
6Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
7Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
8Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
9Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11Delle controversie agrarie
12Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
13Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
14Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
15Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
16Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
17Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
18Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
19ABROGATO
19-bisControversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
19-terControversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
20Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
21Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
22Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
23Delle azioni in materia di eleggibilitĂ  e incompatibilitĂ  nelle elezioni per il Parlamento europeo
24Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
25Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
26Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
27Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
28Delle controversie in materia di discriminazione
29Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ 
30Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
30-bisDei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali
31Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
32Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
33Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
34Modificazioni e abrogazioni
35Clausola di invarianza finanziaria
36Disposizioni transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 22

Articolo 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria.
Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. (12)
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7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo' essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità. (12)
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8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello. (12)
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9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente. (12)
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10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metĂ . (12)
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12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.