Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Preambolo
1Definizioni
2Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
3Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
4Mutamento del rito
5Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
6Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
7Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
8Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
9Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11Delle controversie agrarie
12Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
13Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
14Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
15Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
16Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
17Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
18Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
19ABROGATO
19-bisControversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
19-terControversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
20Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
21Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
22Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
23Delle azioni in materia di eleggibilitĂ  e incompatibilitĂ  nelle elezioni per il Parlamento europeo
24Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
25Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
26Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
27Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
28Delle controversie in materia di discriminazione
29Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ 
30Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
30-bisDei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali
31Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
32Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
33Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
34Modificazioni e abrogazioni
35Clausola di invarianza finanziaria
36Disposizioni transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 30-bis

Articolo 30-bis
Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali

1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivitĂ  e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autoritĂ  giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformitĂ  al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitĂ  genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio puo' essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autoritĂ  giurisdizionali degli Stati membri in conformitĂ  al diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitĂ  genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
5. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte di appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30. Le decisioni della corte di appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.
7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.

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