Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Preambolo
1Definizioni
2Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
3Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
4Mutamento del rito
5Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
6Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
7Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
8Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
9Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11Delle controversie agrarie
12Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
13Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
14Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
15Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
16Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
17Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
18Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
19ABROGATO
19-bisControversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
19-terControversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
20Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
21Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
22Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
23Delle azioni in materia di eleggibilitĂ  e incompatibilitĂ  nelle elezioni per il Parlamento europeo
24Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
25Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
26Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
27Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
28Delle controversie in materia di discriminazione
29Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ 
30Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
30-bisDei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali
31Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
32Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
33Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
34Modificazioni e abrogazioni
35Clausola di invarianza finanziaria
36Disposizioni transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 7

Articolo 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimitĂ  del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autoritĂ  che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitĂ  dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalitĂ  di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.