Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Preambolo
1Definizioni
2Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
3Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
4Mutamento del rito
5Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
6Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
7Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
8Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
9Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11Delle controversie agrarie
12Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
13Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
14Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
15Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
16Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
17Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
18Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
19ABROGATO
19-bisControversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
19-terControversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
20Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
21Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
22Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ  nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
23Delle azioni in materia di eleggibilitĂ  e incompatibilitĂ  nelle elezioni per il Parlamento europeo
24Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
25Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
26Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
27Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
28Delle controversie in materia di discriminazione
29Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ 
30Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
30-bisDei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali
31Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
32Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
33Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
34Modificazioni e abrogazioni
35Clausola di invarianza finanziaria
36Disposizioni transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 28

Articolo 28
Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente. (12)
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6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivitĂ  del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della paritĂ  di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. (12)
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