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Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 3
Articolo 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. (12)
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2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore.
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12)
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12)
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3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12)
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