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Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 13
Articolo 13
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. E' competente il tribunale. (6) (10)
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità , entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.(12)
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4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.