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Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 36
Articolo 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.