Menu
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Articolo 8
Articolo 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.