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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 10-quinquies
Articolo 10-quinquies
			Procedura di segnalazione di violazioni
		
			
1. L'IVASS: 
 
a) riceve segnalazioni da parte 
del personale
 dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; 
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
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