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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 162
Articolo 162
			Determinazione dell'oggetto della delega
		
			
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. 
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. 
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. 
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.