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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 47-octies
Articolo 47-octies
			Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
		
			
1. L'IVASS puo' esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: 
 
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; 
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti. 
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni. 
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies. 
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e). 
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.