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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 185-bis
Articolo 185-bis
			Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
		
			
1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: 
 
a) è un documento sintetico e autonomo; 
b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; 
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; 
d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
e) è preciso e non fuorviante; 
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. 
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene: 
 
a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; 
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; 
d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; 
e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento; 
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; 
i) le modalità di risoluzione del contratto
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