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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 274-quaterdecie
Articolo 274-quaterdecie
			  (( (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) ))
		
			
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies. 
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter. 
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo