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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 166
Articolo 166
			Criteri di redazione
		
			
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.