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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 42-bis
Articolo 42-bis
			Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
		
			
1. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.
3. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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