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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 120
Articolo 120
			Informazione precontrattuale
		
			
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
 
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo; 
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3; 
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; 
d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; 
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. 
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
 
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione; 
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2; 
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. 
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. 
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). 
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. 
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.
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