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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 214-ter
Articolo 214-ter
			Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
		
			
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.