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			Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 37-bis
Articolo 37-bis
			Riserve tecniche del lavoro indiretto
		
			
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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