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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 107-bis
Articolo 107-bis
			Denunce a carico di ignoti
		
			1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.