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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 130-bis
Articolo 130-bis
			Separazione dei procedimenti in fase di indagine
		
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1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice.