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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 231
Articolo 231
			Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
		
			1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.