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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 165-ter
Articolo 165-ter
			Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice
		
			.1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.