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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 184
Articolo 184
			Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
		
			1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.