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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 62
Articolo 62
			Indicazione delle generalità del domiciliatario
		
			1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.