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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 192
Articolo 192
			Annotazione del decreto di grazia
		
			1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinchè il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.