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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 46
Articolo 46
			Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
		
			1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.