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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 117
Articolo 117
			Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
		
			1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.