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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 131-bis
Articolo 131-bis
			Liberazione dell'imputato prosciolto
		
			. 1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.