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			Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 73
Articolo 73
			Consulente tecnico del pubblico ministero
		
			1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.