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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 14
Articolo 14
Deposito degli atti costitutivi
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale
o la Federazione Sportiva Paralimpica
alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica
, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.