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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 22
Articolo 22
Definizione del «cavallo atleta»
1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).