Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
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Preambolo
1Oggetto
2Definizioni
3Principi e obiettivi
4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
5Invarianza finanziaria
6Forma giuridica
7Atto costitutivo e statuto
7-bis Locali utilizzati
8Assenza di fine di lucro
9Attività secondarie e strumentali
10Riconoscimento ai fini sportivi
11Incompatibilità
12Disposizioni tributarie
13Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
14Deposito degli atti costitutivi
15Tesseramento
16Tesseramento degli atleti minorenni
17Tecnici e dirigenti sportivi
18Direttori di gara
19Benessere degli animali impiegati in attività sportive
20 Competizioni sportive.
21Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
22Definizione del «cavallo atleta»
23Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
24Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
25Lavoratore sportivo
26Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
27Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
28Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
28-bis Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.
29Prestazioni sportive dei volontari
30Formazione dei giovani atleti
31Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
32Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
33Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
34Assicurazione contro gli infortuni
35Trattamento pensionistico
36Trattamento tributario
37Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
38Area del professionismo e del dilettantismo
39Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
40Promozione della parità di genere
41Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
42Assistenza nelle attività motorie e sportive
43Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
44Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro
45Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
46Spese di funzionamento
47Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa
48Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
49Spese di funzionamento
50Titolo preferenziale
50-bis Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
51Norme transitorie
52Abrogazioni

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 37

Articolo 37
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva
, anche paralimpici,
riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
(7)
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
6, 7,
8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163.