Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
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Preambolo
1Oggetto
2Definizioni
3Principi e obiettivi
4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
5Invarianza finanziaria
6Forma giuridica
7Atto costitutivo e statuto
7-bis Locali utilizzati
8Assenza di fine di lucro
9Attività secondarie e strumentali
10Riconoscimento ai fini sportivi
11Incompatibilità
12Disposizioni tributarie
13Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
14Deposito degli atti costitutivi
15Tesseramento
16Tesseramento degli atleti minorenni
17Tecnici e dirigenti sportivi
18Direttori di gara
19Benessere degli animali impiegati in attività sportive
20 Competizioni sportive.
21Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
22Definizione del «cavallo atleta»
23Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
24Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
25Lavoratore sportivo
26Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
27Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
28Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
28-bis Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.
29Prestazioni sportive dei volontari
30Formazione dei giovani atleti
31Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
32Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
33Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
34Assicurazione contro gli infortuni
35Trattamento pensionistico
36Trattamento tributario
37Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
38Area del professionismo e del dilettantismo
39Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
40Promozione della parità di genere
41Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
42Assistenza nelle attività motorie e sportive
43Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
44Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro
45Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
46Spese di funzionamento
47Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa
48Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
49Spese di funzionamento
50Titolo preferenziale
50-bis Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
51Norme transitorie
52Abrogazioni

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 39

Articolo 39
Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).