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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 52
Articolo 52
Abrogazioni
1.
A decorrere
dal 1° luglio 2023 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163;
d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
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2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».