Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
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Preambolo
1Oggetto
2Definizioni
3Principi e obiettivi
4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
5Invarianza finanziaria
6Forma giuridica
7Atto costitutivo e statuto
7-bis Locali utilizzati
8Assenza di fine di lucro
9Attività secondarie e strumentali
10Riconoscimento ai fini sportivi
11Incompatibilità
12Disposizioni tributarie
13Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
14Deposito degli atti costitutivi
15Tesseramento
16Tesseramento degli atleti minorenni
17Tecnici e dirigenti sportivi
18Direttori di gara
19Benessere degli animali impiegati in attività sportive
20 Competizioni sportive.
21Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
22Definizione del «cavallo atleta»
23Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
24Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
25Lavoratore sportivo
26Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
27Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
28Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
28-bis Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.
29Prestazioni sportive dei volontari
30Formazione dei giovani atleti
31Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
32Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
33Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
34Assicurazione contro gli infortuni
35Trattamento pensionistico
36Trattamento tributario
37Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
38Area del professionismo e del dilettantismo
39Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
40Promozione della parità di genere
41Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
42Assistenza nelle attività motorie e sportive
43Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
44Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro
45Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
46Spese di funzionamento
47Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa
48Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
49Spese di funzionamento
50Titolo preferenziale
50-bis Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
51Norme transitorie
52Abrogazioni

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 20

Articolo 20
Competizioni sportive

1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23.
L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.