Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
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Preambolo
1Oggetto
2Definizioni
3Principi e obiettivi
4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
5Invarianza finanziaria
6Forma giuridica
7Atto costitutivo e statuto
7-bis Locali utilizzati
8Assenza di fine di lucro
9Attività secondarie e strumentali
10Riconoscimento ai fini sportivi
11Incompatibilità
12Disposizioni tributarie
13Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
14Deposito degli atti costitutivi
15Tesseramento
16Tesseramento degli atleti minorenni
17Tecnici e dirigenti sportivi
18Direttori di gara
19Benessere degli animali impiegati in attività sportive
20 Competizioni sportive.
21Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
22Definizione del «cavallo atleta»
23Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
24Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
25Lavoratore sportivo
26Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
27Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
28Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
28-bis Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.
29Prestazioni sportive dei volontari
30Formazione dei giovani atleti
31Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
32Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
33Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
34Assicurazione contro gli infortuni
35Trattamento pensionistico
36Trattamento tributario
37Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
38Area del professionismo e del dilettantismo
39Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
40Promozione della parità di genere
41Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
42Assistenza nelle attività motorie e sportive
43Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
44Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro
45Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
46Spese di funzionamento
47Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa
48Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
49Spese di funzionamento
50Titolo preferenziale
50-bis Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
51Norme transitorie
52Abrogazioni

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 19

Articolo 19
Benessere degli animali impiegati in attività sportive

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali
e degli atleti
. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.
5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.
La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.