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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 18
Articolo 18
Direttori di gara
1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica.
Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici
, dotate di autonomia operativa.