Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
Menu
Preambolo
1Oggetto
2Definizioni
3Principi e obiettivi
4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
5Invarianza finanziaria
6Forma giuridica
7Atto costitutivo e statuto
7-bis Locali utilizzati
8Assenza di fine di lucro
9Attività secondarie e strumentali
10Riconoscimento ai fini sportivi
11Incompatibilità
12Disposizioni tributarie
13Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
14Deposito degli atti costitutivi
15Tesseramento
16Tesseramento degli atleti minorenni
17Tecnici e dirigenti sportivi
18Direttori di gara
19Benessere degli animali impiegati in attività sportive
20 Competizioni sportive.
21Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
22Definizione del «cavallo atleta»
23Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
24Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
25Lavoratore sportivo
26Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
27Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
28Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
28-bis Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.
29Prestazioni sportive dei volontari
30Formazione dei giovani atleti
31Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
32Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
33Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
34Assicurazione contro gli infortuni
35Trattamento pensionistico
36Trattamento tributario
37Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
38Area del professionismo e del dilettantismo
39Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
40Promozione della parità di genere
41Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
42Assistenza nelle attività motorie e sportive
43Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
44Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro
45Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
46Spese di funzionamento
47Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa
48Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
49Spese di funzionamento
50Titolo preferenziale
50-bis Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
51Norme transitorie
52Abrogazioni

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 26

Articolo 26
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
...
, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del codice civile.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva
, anche paralimpici
. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva
, anche paralimpici
.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
, anche paralimpici
possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.