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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 21
Articolo 21
Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
, anche paralimpici
che impiegano animali in attività sportive si dotano , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
di appositi regolamenti che fissino i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e
, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.