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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Articolo 23
Articolo 23
Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva
o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri
presso i quali il cavallo è tesserato.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.