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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 146
Articolo 146
			Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
		
			
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: 
 
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; 
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; 
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.