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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 276
Articolo 276
			Chiusura della procedura
		
			
1. La procedura si chiude con decreto. 
Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.