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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 330
Articolo 330
			Fatti di bancarotta semplice
		
			
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: 
 
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.