Menu
			
			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 56
Articolo 56
			Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
		
			
1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. 
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: 
 
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; 
b) le principali cause della crisi; 
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; 
e) gli apporti di finanza nuova; 
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; 
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. 
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. 
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. 
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.