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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 357
Articolo 357
			Funzionamento dell'albo
		
			
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 
 
30 giugno 2020
, sono stabilite, in particolare: a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; 
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. 
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.