Menu
			
			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 194
Articolo 194
			Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
		
			
1. Devono essere consegnati al curatore: 
 
a) il denaro contante; 
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; 
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi. 
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.